Focus sui nuovi rischi della funzione dirigenziale
Strumenti assicurativi personalizzati fondamentali per la gestione del rischio
Si è svolto a Ferrara nella serata di mercoledì 17 aprile il convegno “La responsabilità del manager – Verso una responsabilità cosciente, matura e protetta”, organizzato da Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna, associazione di riferimento dei manager industriali con circa 3.100 iscritti nelle tre province.
La giornata di approfondimento ha affrontato temi molto delicati: gli obblighi assicurativi previsti dalla contrattazione nel CCNL Dirigenti Industria, con l’approfondimento delle tutele assicurative dedicate, le conseguenze nel caso in cui un’azienda non provveda alla stipula di coperture assicurative, la responsabilità civile e penale del dirigente, le tipologie di reato e le casistiche riscontrabili.
“L’assunzione di responsabilità – ha sottolineato Massimo Melega, presidente di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna – è un tratto tipico nei manager: il ruolo richiede di ‘caricarsi’ personalmente i problemi da risolvere. Questo impegno comporta scelte non facili soprattutto sul piano personale, che devono essere sempre ispirate da condotta integerrima e rispetto per gli altri. Ecco quindi che diventa indispensabile conoscere a fondo le responsabilità ed i rischi connessi, oltre ai modi per contrastarli”.
Per fare chiarezza e fornire un quadro realistico, Federmanager si è avvalsa della collaborazione di un’organizzazione esperta del settore, Praesidium SpA, le cui caratteristiche sono state evidenziate dal presidente Giacomo Gargano: “Praesidium è il broker di riferimento del sistema Federmanager e grazie anche a questa peculiarità si configura quale interlocutore privilegiato nell’elaborazione di piani di welfare aziendale e individuale al servizio del management italiano, in grado di rispondere alle esigenze di sicurezza, protezione e benessere nelle differenti sfere della vita. Sempre e costantemente in linea con quanto dettato e previsto nel CCNL che vede il nostro impegno nella diffusione della cultura del welfare contrattuale.”
Le coperture assicurative obbligatorie a carico dell’azienda
“Il CCNL Dirigenti Aziende produttrici di beni e servizi – ha spiegato Valeria Bucci, AD e direttore generale di Praesidium – prevede alcuni obblighi a carico dell’Azienda a favore dei dirigenti. In particolare l’art. 12 comma 2 stabilisce che venga stipulata una copertura assicurativa in caso di infortunio, sia professionale sia extra-professionale e per malattia da causa di servizio. Ma non solo. Il comma 5 prevede inoltre che venga stipulata una copertura assicurativa anche in caso di morte e invalidità permanente totale.”
Cosa succede se l’azienda non provvede alla stipula di coperture assicurative, le è consentito assumere questo rischio?
“Accade – precisa Bucci – che l’azienda risponde direttamente per le somme dovute al dirigente in caso di eventi di infortunio o di caso morte o di invalidità permanente totale. Stessa cosa succede se le polizze non sono conformi alle prescrizioni stabilite dal contratto collettivo nazionale”.
La soluzione assicurativa a tutela del manager e dell’azienda
“L’articolo 15 del contratto nazionale – ha aggiunto l’avvocato Stefano Minucci, consulente legale di Federmanager – stabilisce inoltre che ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal dirigente nell’esercizio delle proprie funzioni è a carico dell’azienda, così come ogni spesa per tutti i gradi di giudizio ove si apra procedimento penale. Tali garanzie e tutele sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente, accertati con sentenza passata in giudicato. In questo caso non esiste un obbligo assicurativo, ma è consigliabile per l’impresa strutturare polizze ad hoc che ampliano, includendo i casi di colpa grave, le tutele previste dal Ccnl.”
Un esempio è quello delle polizze D & O, Directors & Officers Liability, volte a tutelare il patrimonio personale del manager di una società dalle richieste di risarcimento da parte di terzi, quali, ad esempio, la società e le sue controllate, i creditori sociali, i singoli soci, i dipendenti, i consulenti, le banche, inoltre anticipa le spese legali sostenute per la difesa da tali richieste di risarcimento.
Le responsabilità civili e penali dei quadri
L’avvocato Alvise Gastone Bragadin, partner dello Studio La Scala, ha invece esaminato la situazione per quanto riguarda i quadri. “Nelle realtà delle medie e piccole imprese – ha evidenziato – molto spesso le funzioni manageriali vengono attribuite a dipendenti con qualifica di quadro. Tuttavia, nonostante tali ruoli siano, nella sostanza, i medesimi svolti dai dirigenti nelle aziende più strutturate, in caso di responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione, i quadri non godono delle tutele accordate dal contratto collettivo per i dirigenti, in quanto, seppur solo formalmente, tali non sono. Quindi, il quadro, oltre a verificare le eventuali tutele previste dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, sarà tenuto a negoziare con il datore di lavoro delle tutele specifiche e a richiedere l’attivazione di una assicurazione che lo tuteli in caso di danni.”
“Appare chiaro – conclude Andrea Barbieri, vice presidente di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna – con delega per Ferrara – come sia di grande importanza prendere coscienza delle proprie responsabilità di manager, avere sempre chiaro che il proprio agire deve essere sempre improntato alla minimizzazione dei rischi e, in questo, diviene fondamentale un’attenta conoscenza e una puntuale valutazione delle coperture assicurative possibili.
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