È stato pubblicato il 1° luglio in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio del 7 maggio 2019 sul “Voucher per l’Innovation Manager”, che ha l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa, presenti su tutto il territorio nazionale.
La misura, prevista nella legge di bilancio 2019, mette a disposizione circa 75 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.
Il “Voucher per l’Innovation Manager” è uno strumento agevolativo finalizzato a favorire la crescita di competenze manageriali delle PMI, che potranno avvalersi in azienda di figure in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
L’incentivo è pari a:
40.000 euro per le micro e piccole imprese nel limite del 50% della spesa
25.000 euro per le medie imprese nel limite del 30% della spesa
80.000 euro per le reti d’impresa nel limite del 50% delle spese sostenute.
Con successivi provvedimenti, il MiSE fornirà indicazioni sulle modalità e i termini per l’iscrizione all’elenco dei manager abilitati a fornire le consulenze, e per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle PMI e delle reti d’impresa. L’obiettivo è quello di essere pienamente operativi entro il mese di settembre.
Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 maggio 2019 Disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale. (19A04242) (GU Serie Generale n.152 del 01-07-2019)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l’art. 1,
comma 228, che, al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ha disposto l’introduzione, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, di un contributo, nella forma di voucher, per l’acquisto di consulenze specialistiche relative a tali processi;
Visti il secondo e terzo periodo del citato comma 228, che diversificano in base alla dimensione dell’impresa l’importo del contributo attribuibile in ciascun periodo d’imposta, fissandolo,
rispettivamente, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro nei confronti delle micro e piccole imprese e in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro nei confronti delle medie imprese;
Visto il quarto periodo dello stesso comma 228 che stabilisce che in caso di adesione a un contratto di rete avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di
trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attivita’, compreso
l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo per l’acquisto delle consulenze specialistiche e’ riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro;
Visto inoltre il quinto periodo del comma 228, che subordina l’attribuzione del contributo alla condizione che le consulenze specialistiche relative ai processi d’innovazione siano rese da
societa’ e manager qualificati iscritti in un elenco istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018;
Visto il comma 230 dello stesso art. 1, che prevede che la concessione del contributo deve avvenire in conformita’ al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il comma 231 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per le finalita’ di cui al comma 228, un fondo con una dotazione complessiva pari a 75 milioni di euro ripartita equamente per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il comma 2 dell’art. 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del rating di legalita’ delle imprese secondo quanto previsto all’art. 3 del medesimo decreto;
Visto il sesto periodo del citato comma 228, il quale prevede che con il suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, oltre all’istituzione dell’elenco dei soggetti qualificati per le
consulenze in materia di processi d’innovazione, siano stabiliti anche i criteri, le modalita’ e gli adempimenti formali per l’erogazione del voucher e per l’eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d’impresa;
Visto l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell’art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono la possibilita’ per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di societa’ a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita’ quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato;
Visto l’art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall’art. 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.a. societa’ in house dello Stato;
Ritenuta la necessita’ di demandare ad un ente strumentale dell’Amministrazione centrale l’adozione delle procedure informatiche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del voucher;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto introdotto dall’art. 1, commi 228, 230 e 231 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della commissione, del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministro delle attivita’ produttive 18 aprile 2005, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui al presente decreto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, come recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonche’ dalle modalita’ di determinazione del reddito ai fini fiscali;
b) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. 1 del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
c) avere sede legale e/o unita’ locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
f) non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
2. Possono beneficiare del contributo anche le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 1, aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’art. 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva e stabile e preveda nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e/o lo sviluppo di processi innovativi in materia di organizzazione, pianificazione e gestione delle attivita’, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. In particolare, il contratto di rete deve prevedere:
a) l’adesione esclusivamente di micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti indicati al comma 1 e un numero di imprese aderenti non inferiore a tre;
b) obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita’ competitiva delle imprese aderenti coerenti con le finalita’ del progetto innovativo oggetto della domanda di
contributo;
c) una composizione soggettiva, articolazione di competenze e suddivisione di diritti e obblighi tra le imprese aderenti idonea alla realizzazione del progetto proposto;
d) una durata conforme agli obiettivi e alle attivita’ del processo innovativo da sviluppare;
e) nel caso di «rete-contratto», la nomina dell’Organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto;
f) una clausola con la quale le imprese aderenti alla rete, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti, ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto, alla ripartizione dei costi del contratto di servizio di consulenza tra le rimanenti imprese aderenti alla rete, nonche’ a consentire l’ingresso e l’adesione di altre imprese alla rete in sostituzione di quelle che sono state estromesse dalla rete a causa di recesso, esclusione o risoluzione del contratto.
Art. 3
Spese ammissibili
1. Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso l’applicazione di una o piu’ delle seguenti tecnologie abilitanti: a) big data e analisi dei dati; b) cloud, fog e quantum computing; c) cyber security; d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; e) simulazione e sistemi cyber-fisici; f) prototipazione rapida; g) sistemi di visualizzazione, realta’ virtuale (RV) e realta’ aumentata (RA); h) robotica avanzata e collaborativa; i) interfaccia uomo-macchina; l) manifattura additiva e stampa tridimensionale; m) internet delle cose e delle macchine; n) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; o) programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d.
«branding») e sviluppo commerciale verso mercati; p) programmi di open innovation.
2. Sono inoltre ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzarne e supportarne i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:
a) l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino
un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa;
b) l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori
indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice
financing, l’emissione di minibond.
3. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per servizi di consulenza specialistica relative alle ordinarie attivita’ amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo
esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.
4. Il contenuto e le finalita’ delle prestazioni consulenziali rilevanti agli effetti dell’ammissione al contributo, nonche’ le modalita’ organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel
corso del rapporto, devono risultare dal contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra l’impresa o la rete di imprese e la societa’ di consulenza o il manager dell’innovazione.
5. Per manager dell’innovazione qualificato e indipendente si intende un manager iscritto nell’elenco di cui al successivo art. 5 oppure indicato, a parita’ di requisiti personali e professionali, da una societa’ di consulenza iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito.
6. Possono essere considerate ammissibili solo le spese relative a prestazioni dedotte in contratti di consulenza specialistica sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.
Art. 4
Determinazione e misura del contributo
1. Nei confronti delle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, rientrano nella definizione di micro e piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, come recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, il contributo e’ riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili indicate nel precedente art. 3 e nel limite massimo di 40.000 euro.
Nei confronti delle imprese che alle stesse date rientrano nella definizione di medie imprese ai sensi della predetta raccomandazione, il contributo e’ attribuito in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo di 25.000 euro. Nel caso in cui la domanda di ammissione al contributo sia presentata da una rete di imprese, il contributo e’ in ogni caso fissato in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo complessivo di 80.000 euro.
2. Nel periodo di funzionamento della misura, ciascuna impresa e ciascuna rete puo’ presentare una sola domanda di ammissione al contributo. La presentazione della domanda di ammissione al contributo da parte di una rete di imprese preclude alle imprese aderenti al contratto di rete di presentare domanda autonoma. In caso di mancato accoglimento della domanda presentata per il 2019, la stessa impresa o la stessa rete puo’ presentare domanda per il 2020.
3. In considerazione del meccanismo applicativo del voucher, nonche’ delle modalita’ e delle tempistiche di erogazione del voucher, le risorse assegnate all’anno 2019 possono anche essere utilizzate per l’erogazione dei voucher negli anni 2020 e 2021.
4. Ai fini del rispetto del massimale previsto dall’art. 3 del regolamento UE n. 1407/2013, in sede di presentazione della domanda di ammissione al voucher, deve essere data indicazione dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati nel periodo d’imposta di riferimento e nei due periodi d’imposta precedenti all’impresa proponente ovvero, nel caso si renda applicabile la nozione di «impresa unica» di cui all’art. 2, paragrafo 2 del predetto regolamento, all’insieme delle imprese che ne fanno parte. Nel caso in cui la domanda di ammissione al contributo sia presentata da una «rete-soggetto», tali indicazioni devono essere fornite, con riferimento a tutte le imprese aderenti al contratto, dalla stessa rete proponente; nell’ipotesi di «rete-contratto», le indicazioni devono essere fornite dall’Organo comune proponente la domanda, unitamente ai criteri di ripartizione del contributo richiesto tra le singole imprese aderenti alla stessa «rete-contratto».
Art. 5
Elenco dei manager qualificati e delle societa’ di consulenza
1. Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dello
sviluppo economico, sono dettagliati modalita’ e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco dei manager qualificati e delle societa’ di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto del presente decreto.
2. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco di cui al comma 1 le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;
b) essere accreditate negli elenchi dei manager dell’innovazione istituti presso le regioni ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalita’ analoghe a quelle previste dal presente decreto.
3. Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all’elenco di cui al comma 1 le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze chimiche; 05-Scienze biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell’informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;
b) master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree di cui alla precedente lettera a), nonche’ lo svolgimento documentabile di incarichi, per almeno 1 anno, presso
imprese negli ambiti di cui all’art. 3;
c) laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree di cui alla precedente lettera a), nonche’ lo svolgimento documentabile, per almeno tre anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all’art. 3;
d) svolgimento documentabile, per almeno sette anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all’art. 3.
4. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco di cui al comma 1 le societa’ operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede legale e/o unita’ locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al registro delle imprese della Camera
di commercio territorialmente competente;
b) essere costituite nella forma di societa’ di capitali;
c) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
d) non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i reati indicati nell’art. 80 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) aver eseguito progetti di consulenza o formazione in una o piu’ delle aree indicate dall’art. 3 ed essere costituite da almeno
24 mesi; oppure, essere accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni di
rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza
datoriali, ovvero presso le regioni o le province autonome ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari aventi finalita’
analoghe a quelle previste dal presente decreto.
5. Possono inoltre presentare domanda di iscrizione all’elenco di cui al comma 1:
a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo
economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione
ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
b) gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai
requisiti per l’identificazione degli incubatori certificati di start up innovative, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179».
6. In sede di presentazione della domanda di iscrizione, i soggetti
di cui ai commi 4 e 5 sono tenuti ad indicare, entro la misura massima di dieci nominativi, i manager, in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 o 3, destinati allo svolgimento degli incarichi rilevanti agli effetti del presente decreto.
7. Ogni manager iscritto all’elenco di cui al presente articolo oppure indicato dai soggetti di cui ai commi 4 e 5 potra’ stipulare,
nell’arco dello stesso anno solare, un solo contratto di consulenza rilevante agli effetti del presente decreto.
Art. 6
Presentazione delle domande e procedura di concessione ed erogazione del voucher
1. Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, e’ approvato il modello di domanda di ammissione al contributo e sono stabiliti i termini per la presentazione. Con lo stesso provvedimento, inoltre, sono stabiliti i criteri di valutazione delle domande e per l’assegnazione prioritaria delle risorse disponibili.
2. Nella domanda di ammissione al contributo, l’impresa dovra’ indicare il manager dell’innovazione di cui intende avvalersi, tra i soggetti individuati ai sensi dell’art. 5.
3. Per la formazione dell’elenco dei manager qualificati e delle societa’ di consulenza di cui all’art. 5, per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del voucher, il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione e’ affidata, sulla base di apposita convenzione, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, societa’ in house dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche’ dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell’art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. I relativi costi, in misura non superiore allo 0,8 per cento annuo, sono a carico delle risorse di cui all’art. 1, comma 231 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Nel caso in cui siano destinate ulteriori risorse finanziarie alla concessione dell’agevolazione di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese, provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni.
Art. 7
Cumulo
1. Il contributo di cui al presente decreto non e’ cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili.
Art. 8
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari del contributo sono comunque tenuti a:
a) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l’effettivo svolgimento delle attivita’ oggetto di concessione del voucher;
b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dall’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi;
c) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita’ separata o un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate
tutte le transazioni relative ai pagamenti alla societa’ di consulenza o al manager dell’innovazione
d) tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore
a 5 anni dalla data di erogazione del voucher, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa inerente alla
concessione del contributo;
e) conservare i predetti documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
f) soddisfare gli standard di sicurezza accettati per i sistemi informatici utilizzati, laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, garantendo che i documenti conservati rispettino i requisiti di legge e siano affidabili ai fini
dell’attivita’ di audit.
Art. 9
Revoche
1. Il contributo concesso o erogato e’ revocato, in misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu’ requisiti di ammissibilita’ di cui al presente decreto, ovvero il venir meno delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell’agevolazione concessa;
b) risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
c) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
d) intervenga il fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero l’apertura nei confronti della medesima di procedura concorsuale;
e) sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all’art. 7;
f) l’attivita’ economica dell’impresa beneficiaria, o una sua parte, venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione della consulenza.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 maggio 2019
Il Ministro: Di Maio
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 735