Applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua (art.1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Con il messaggio 1926 del 20 maggio 2019 INPS comunica le modalità operative relative alla trattenuta per conguaglio perequazione automatica 2019 e contributo di solidarietà.
Sulla rata di giugno 2019 si avrà:
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Riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro lordi su base annua.
Sulle pensioni interessate è stata applicata la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro lorda su base annua (art. 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) sulla scorta dei criteri applicativi già indicati nella circolare 62/2019.
Per determinare il valore complessivo delle pensioni oggetto del taglio saranno considerati tutti i trattamenti pensionistici diretti (vecchiaia, anticipata e supplementare) fruiti dallo stesso beneficiario e a carico delle gestioni INPS.
Non sono interessate al prelievo le pensioni di inabilità e l’assegno ordinario di invalidità nonché le pensioni indirette e di reversibilità o corrisposte alle vittime del dovere o di azioni terroristiche.
Non sono soggette al contributo inoltre le pensioni in totalizzazione, le pensioni contributive a carico della gestione separata e qualsiasi trattamento pensionistico liquidato in cumulo.
Le riduzioni sono determinate in base alle seguenti aliquote percentuali:
- – 15% per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
- – 25% per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
- – 30% per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
- – 35% per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
- – 40% per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.
L’elaborazione centrale INPS ha provveduto ad effettuare le seguenti attività:
- calcolare la riduzione mensile;
- ripartirla in misura proporzionale sui trattamenti assoggettati;
- calcolare il conguaglio per il periodo gennaio-maggio ovvero, per i trattamenti con decorrenza nell’anno 2019, dalla data di decorrenza fino al 31 maggio 2019;
- impostare il recupero del debito in tre rate, sulle mensilità di giugno, luglio e agosto 2019;
- ridurre corrispondentemente l’imponibile fiscale dei trattamenti, su base mensile e annua.
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Conguaglio di perequazione per l’anno 2019
La circolare n. 44/2019 ha illustrato la rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Le pensioni interessate sono state adeguate dalla mensilità di aprile 2019.
Nel mese di giugno 2019 viene recuperata la differenza relativa al periodo gennaio – marzo 2019.
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Cedolino di pensione
Sul cedolino di pensione vengono esposte in maniera analitica e con descrizione dedicata anche le voci relative alle trattenute sopra descritte.
RICORSI FEDERMANAGER – CIDA
Federmanager unitamente a CIDA, come già avvenuto con altri provvedimenti tentati sulle pensioni alte, è pronta a partire con i ricorsi sia avverso la riduzione del trattamento pensionistico prevista dall’art. 1, comma 261, della l. n. 145 del 2018 (c.d. “taglio alle pensioni d’oro”) sia contro il riconoscimento parziale della perequazione automatica delle pensioni imposto dall’art. 1, comma 260, della medesima legge.
Ha affidato l’incarico ad un prestigioso studio legale che fa capo all’Avvocato Massimo Luciani, noto costituzionalista.
Nei prossimi giorni, insieme alla CIDA, verranno definiti i dettagli tecnico-legali dei ricorsi nonché l’individuazione delle sedi territoriali più opportune dove incardinare ciascun giudizio.
Ovviamente, verrete aggiornati puntualmente sugli sviluppi di questa nostra ennesima iniziativa a difesa delle pensioni di categoria.