Si è finalmente risolta positivamente la criticità relativa alla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo ex art. 4 legge 92 nonché quelle derivanti da accordi per contratto di espansione per quei soggetti per i quali era già scaduto il periodo di esodo e avevano già avuto accesso alla pensione.
Federmanager ha avviato una serie di interlocuzioni informali aprendo una fase di confronto che ha portato alla modifica del parere negativo inizialmente espresso da Inps, che ora condivide una posizione in linea con quella che è sempre stata la nostra: le domande di ricostituzione dovranno trovare accoglimento anche per i dirigenti già in pensione definitiva, sia per coloro che hanno ricevuto degli emolumenti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, sia nel caso di contribuzione non presente in estratto al momento della liquidazione della prestazione di esodo.
TUTTE LE DOMANDE DI RICOSTITUZIONE DOVRANNO TROVARE ACCOGLIMENTO
a condizione che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere derivante dalla ricostituzione.
Inps ha pertanto accolto la tesi sostenuta da Federmanager secondo cui la retribuzione relativa al periodo di lavoro che ha dato luogo all’esodo debba entrare nel calcolo dell’assegno e conseguentemente nel calcolo della contribuzione correlata versata dalle aziende.
L’Istituto di Previdenza ha pubblicamente apprezzato e ringraziato Federmanager per l’aiuto che conferisce nel processo di certificazione delle posizioni dei dirigenti, che spesso presentano situazioni contributive estremamente complesse.
Per una verifica della propria posizione e per una eventuale partecipazione a un momento comune di chiarimento invitiamo a contattare:
GAIA MONTI o MANUEL CASTAGNA di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
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