A seguire l’articolo a firma Antonio Dentato,Componente Sezione Pensionati Assidifer-Federmanager,
pubblicato per gentile concessione della rivista Dirigenti Industria di ALDAI – Federmanager
QUESTA VOLTA NON SI TRATTA DI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
La riduzione della pensione è rintracciabile, più facilmente, nella dimensione politica in cui è maturata, nelle successive fasi di approvazione legislativa e applicazione, dimenticando il riconoscimento del merito e la certezza del diritto
I pensionati lo hanno visto almeno sei volte negli ultimi vent’anni, per non parlare di quelli visti prima. Se ne ricordano i più vecchi. Alcuni ne hanno “incontrati” perfino due contemporaneamente. Ne conoscono bene i tratti essenziali. Ne conoscono la durata e le conseguenze applicative.
La definizione usata è del gergo giornalistico, per rendere immediatamente comprensibile l’argomento, ma è facile capire che non è lui, perfino dal nome. Sul cedolino mensile di quelli precedenti c’era scritto: “contr. solidarietà”; ora c’è scritto: “riduzione pensione”. E durerà cinque anni invece dei tradizionali tre. A prima vista, i prelievi sembrano simili, ma esaminandoli più da vicino, risultano completamente diversi. Sotto il profilo economico, ma soprattutto dal punto di vista formale.
La diversità tra le due tipologie d’intervento si trova nei loro diversi effetti economici. Le diversità più indicative e sulle quali, purtroppo, ci si è soffermati di meno, sono la formazione di questo nuovo intervento e la sua finalità. Nel seguito ci soffermeremo principalmente su questi aspetti.
L’idea di fondo da cui nasce il provvedimento non appare quella di voler utilizzare la “solidarietà” come fattore di sostegno collettivo ai più svantaggiati, alle persone più bisognose di aiuto sociale. La misura è posta a carico della sola categoria dei pensionati. Una limitazione assolutamente fuori linea rispetto al progetto politico che pure ha suscitato adesioni, speranze e larghi consensi: “abolire la povertà”.
Un tale modo di gestire la politica sociale, discriminatorio, è diventato inaccettabile.
Un modo da tempo giudicato irragionevole dalla giurisprudenza costituzionale (V. Sent. Cost. n. 116/2013).
Questa nuova misura certamente non avrebbe trovato opposizione se fosse stata adottata come “misura di solidarietà forte, mirata a puntellare il sistema pensionistico”. (Cfr. Sent. Cost. n. 173/2016). Ma a guardare la dimensione del gettito (viste le incidenze fiscali) sarà di 350 milioni circa, in cinque anni. Nessun significativo mutamento dell’assetto distributivo del sistema pensionistico.
È un intervento che non ha obiettivi di solidarietà
Risponde ad altri criteri, rispetto a quelli degli anni passati che pure erano fortemente criticati in ragione della loro frequenza, ma questo nuovo provvedimento nasce da altre valutazioni. Valutazioni fortemente critiche sulle politiche previdenziali dei decenni passati e fa seguito a considerazioni negative sulle modalità di formazione delle prestazioni maturate con il sistema “retributivo”. Per dirla a chiare lettere: intende dare visibilità al “sospetto” di prestazioni che non siano state coperte da corrispondenti contributi previdenziali.
Dimostrare che questo non è vero, non è bastato. Al di là della condivisione o meno delle valutazioni che sono alla base del provvedimento, risulta chiaro che il nuovo provvedimento non nasce per obiettivi solidaristici.
Una nuova chiave di lettura del provvedimento di riduzione della pensione è rintracciabile, più facilmente, nella dimensione politica in cui è maturato e nelle successive fasi di approvazione legislativa e concreta applicazione.
Procediamo per tappe:
1. Il nuovo corso politico. Nel preparare il “consenso” popolare a questo provvedimento, sono stati scelti i bersagli più facilmente individuabili: le pubbliche istituzioni. Come sono state gestite negli anni passati e le persone che ne erano i rappresentanti, compresa la classe dirigente di allora. Una struttura fatta di alte professionalità dello Stato che hanno rivestito eminenti ruoli di responsabilità (e connessi rischi), in Italia e all’estero; dirigenti di aziende pubbliche e private, senza nessuna distinzione, esibiti come quelli che, durante gli anni di lavoro, avrebbero tratto profitto della partecipazione alla gestione del precedente corso politico, per costruirsi condizioni di “privilegio” per gli anni della vecchiaia.
A leggere, dai media, le espressioni a motivazione dei provvedimenti poi adottati, ne esce offesa la dignità di quelli colpiti. Parole come pietre: “grandi pensionati che da quattromila euro in su non hanno versato i contributi”, “gente che ha rubato il futuro alle nuove generazioni”, “privilegiati”, “parassiti sociali”. E ancora, “nababbi, d’oro, che hanno prestazioni superiori ai contributi versati” [Cfr. Il Punto, Pensioni & Lavoro, 5/6/2019. Pensioni: tagli e prelievi, le promesse mancate (2)].
Ne risulta il racconto di gente furbastra che ha pensato a crearsi “ambiti privilegiati” per vivere una vita “dorata” negli anni della vecchiaia. Pertanto, ora è chiamata ad una sorta di risarcimento, al di là di ogni oggettivo riscontro con la realtà.
Tutti “sospettati”, è questo il filo conduttore da cui partire per comprendere le iniziative legislative che, in successione, hanno colpito gli assegni di una parte dei pensionati. Una minoranza sociale composta da 24.287 persone, per lo più di età tra 85/90anni. Persone che hanno raggiunto e, in molti casi, anche superato il massimo dell’anzianità pensionabile e che, spesso, hanno versato più contributi di quelli presi in conto ai fini pensionistici. Pensionati che non beneficiano di alcuna agevolazione o deducibilità ai fini della dichiarazione dei redditi, già assoggettati a tassazione superiore al 40% e che ora se la vedranno aumentare ulteriormente tra il 15% e il 40%. [Cfr. Il Punto, Pensioni & Lavoro, 5/6/2019. Pensioni: tagli e prelievi, le promesse mancate (2)]. È una minoranza di pensionati i cui trattamenti sono a carico dell’INPS. Con esclusione di tutti gli altri. Qui la discriminazione appare evidente.
2. Un accordo/contratto delle forze di governo nel quale (parag. n. 26), al disegno politico che prevedeva di eliminare gli eccessi e i privilegi connessi a vitalizi, auto blu, uso degli aerei di Stato, ecc., è stata associata anche la necessità di “un intervento finalizzato al taglio delle cosiddette pensioni d’oro (superiori ai 5.000 euro netti mensili) non giustificate dai contributi versati”. Provvedimenti correttivi di prestazioni, dunque che, ad un ricalcolo, sarebbero risultate non coperte da corrispondenti contributi.
3. La Relazione di accompagnamento alla proposta di legge per il ricalcolo contributivo, con effetti retroattivi, di tutte le pensioni superiori a 4.500 euro mensili (proposta AC. n. 1071) (non più 5.000) proponeva, infatti, la correzione di prestazioni, in tutto o in parte, non dovute, se non coperte da contributi. Dal ricalcolo ne sarebbero derivate modifiche ad un sistema pensionistico dove “continuano a sussistere ambiti privilegiati, quale quello dei fruitori delle cosiddette pensioni d’oro”. Un’espressione, questa, a forte carica emblematica, che ha voluto sottintendere pensioni in tutto o in parte, non guadagnate. Un falso ideologico ha detto CIDA (V. Comunicato 6 giugno 2019). Un’espressione utilizzata, purtroppo, con “colpevole ingenuità”, da tutti, sottovalutandone il perverso effetto che produce: astio, rancore e invidia sociale.
4. La legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (commi 261-268) ha sostituito la proposta di ricalcolo appena citata, precipitosamente ritirata per manifesta illegittimità e perché tecnicamente impraticabile. Infatti l’operazione avrebbe comportato una rimodulazione delle “regole” in modo retroattivo e pertanto una lesione della certezza del diritto con profili di incostituzionalità (Cfr. A. Brambilla e altri, Osservazioni sulla proposta di ricalcolo delle pensioni, approfondimento 2018, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali).
Di fatto, la nuova legge non reintroduce il ricalcolo e prescinde dal principio della “solidarietà”. La parola non è enunciata né in via diretta, né indirettamente e definisce l’obiettivo, che è un altro:
la “riduzione” della pensione.
La legge n. 145/2018 (comma 261) dispone, chiaro e netto, senza nessun altro elemento di riferimento, che dal primo gennaio 2019 i trattamenti pensionistici superiori a 100mila euro lordi sono “ridotti” di un’aliquota di riduzione percentuale, per scaglioni progressivi crescenti, dal 15% al 40%. Escluse “le pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo” (comma 263) la “riduzione” è circoscritta agli assegni superiori a 100mila euro lordi/anno. Ma, attenzione alle pensioni miste! È sufficiente che questi assegni siano appena “contagiati” anche da una sola quota retributiva ed ecco che scatta il “sospetto” di essere, in tutto o in parte, il frutto di malversazioni. Un “taglio” generalizzato, dunque, che non c’entra proprio niente con l’idea di correggere prestazioni non coperte da contributi e neppure con il principio della “solidarietà”.
5. La finalità della “riduzione” dell’importo lordo, è indefinita. A leggere tutto l’impianto normativo introdotto dalla nuova legge di bilancio, non si trova nessun elemento per dire che i soldi tolti ai pensionati sono destinati alla “solidarietà”. Si leggeva nella Relazione di accompagnamento alla proposta di legge per il ricalcolo con effetto retroattivo, citata, (AC. n. 1071) che le somme recuperate dall’operazione sarebbero state destinate “all’integrazione delle pensioni minime e delle pensioni sociali”, ma quella proposta è stata ritirata, per incostituzionalità e impraticabilità tecnica, come detto. Le somme tolte con il provvedimento della nuova legge (L. n. 1245/2018, comma n. 265) non hanno destinazione solidale. Al contrario “confluiscono” in un “Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato” e qui “restano accantonate”. Altro che solidarietà. L’obiettivo è un altro, e sta scritto proprio nella funzione del Fondo: accantonare i risparmi che derivano da trattamenti pensionistici d’importo elevato.
L’altro nome della “solidarietà”
Forse la cosa non è d’interesse generale (in fondo riguarda una minoranza di poco più di 24mila persone, anziani, per lo più di 85/90anni), perciò il provvedimento continuerà a circolare “sotto mentite spoglie” (per usare un’espressione un po’ retorica, ma facile da ricordare).
In verità, i media, in qualche caso, hanno provato ad usare anche un’altra terminologia. Hanno parlato di “espropriazione” e di “confisca”, ma l’“espropriazione” è misura che prevede un indennizzo (Cost. art. 42, 3° co.) e questo non ci riguarda (manco a dirlo!); la “confisca” è termine che si trova nel codice penale (art. 640), si applica a chi procura “a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno” e anche questo non è il caso che ci riguarda.
Occorrerebbe andare molto indietro nel tempo per trovare l’applicazione della “confisca” per altri motivi. Ad esempio, come pena accessoria inflitta a chi aveva condiviso responsabilità di regimi che si erano macchiati di gravi reati politici e ne avevano tratto vantaggi personali. Niente di tutto questo è riscontrabile nella nostra legislazione moderna. A nostro avviso, i termini usati dai media hanno lo scopo di dare enfasi a taluni commenti, ma non vanno intesi nel loro significato tecnico/giuridico.
Diranno gli esperti qual è la natura giuridica del trasferimento allo Stato di somme sottratte ai redditi da pensioni sulla base delle premesse politiche citate all’inizio e successive disposizioni di legge (L. n. 145/2018).
I pensionati seguiranno attentamente il percorso delle “vie giudiziarie” intraprese dagli Organi di Rappresentanza, Federmanager/CIDA. Attenderanno fiduciosi le pronunce dei diversi livelli di giurisdizione.
Intanto, e non solo dalla lettura del cedolino mensile, sanno che non stanno pagando un “contributo di solidarietà”.
di Antonio Dentato,Componente Sezione Pensionati Assidifer-Federmanager,
pubblicato per gentile concessione della rivista Dirigenti Industria di ALDAI – Federmanager