Modifiche ai requisiti di accesso al Fondo di solidarietà (“Fondo Gasparrini”) in seguito all’entrata in vigore del D.L. n.9 del 2 marzo 2020 e del D.L. n.18 del 17 marzo 2020.
La disciplina del Fondo di solidarietà cosiddetto “Gasparrini”, già in vigore prima dell’entrata in vigore dei D.L. contenenti misure per il contenimento del coronavirus, consente ai titolari di un mutuo concesso da Intermediario bancario o finanziario per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.
Il Fondo, su richiesta del mutuatario, provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
La sospensione può essere chiesta per non più di due volte e per un periodo massimo di 18 mesi. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.
Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti.
Il D.L. del 2 marzo 2020, n. 9 ha disposto l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa per gli eventi legati alla sospensione dal lavoro o alla riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Il D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Inoltre, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Chi può presentare domanda di accesso al Fondo di Solidarietà?
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Come presentare la domanda di accesso al Fondo di Solidarietà?
Il modulo per richiedere l’accesso al fondo di solidarietà e sospendere il pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa, scaricabile qui, deve essere consegnato alla propria banca, ovvero quella che ha erogato il mutuo. Successivamente la banca inoltrerà il modulo a CONSAP che ne gestisce il fondo.
Una volta approvato verrà rilasciato all’istituto di credito il nulla osta che sospenderà il mutuo.
Accordo ABI – Associazioni dei Consumatori
L’ABI e le Associazioni dei consumatori il 22 aprile hanno raggiunto un accordo che amplia le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dall’evento epidemiologico da Covid 19. L’accordo prevede la possibilità di sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale. L’elenco delle banche che adotteranno l’Accordo sarà pubblicato nel sito internet dell’ABI, insieme al modello del modulo di domanda per accedere all’iniziativa, che presto sarà disponibile anche sul sito Federconsumatori.
Ambiti di intervento dell’Accordo: mutui garantiti da ipoteche su immobili non di lusso erogati prima del 31 gennaio 2020 a persone fisiche per ristrutturazione degli stessi immobili ipotecati, liquidità o acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nei benefici previsti dal Fondo Gasparrini o pur essendo connessi all’acquisto dell’abitazione principale non presentano le caratteristiche idonee all’accesso del Fondo Gasparrini; prestiti non garantiti da garanzia reale a rimborso rateale erogati prima del 31 gennaio 2020.
La sospensione comprende anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020 e non determina l’applicazione di alcuna commissione. La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
Beneficiari, per poter accedere alla moratoria deve essere intervenuta:
– la cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di contratto; – la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
– morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
– la riduzione di un terzo del fatturato causata dall’evento epidemiologico per lavoratori autonomi e liberi professionisti.