I commi da 898 a 904 del provvedimento modificano alcune disposizioni relative alla circolazione del denaro contante e introducono nuove regole in materia di pagamenti elettronici.
In particolare, il comma 898 interviene sull’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, innalzando, da 1.000 euro a 3.000 euro, il limite generale entro cui è consentito il trasferimento, tra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore in euro o in valuta estera. Il secondo periodo del medesimo comma dispone, tuttavia, il mantenimento della soglia di 1.000 euro per i servizi di rimessa di denaro (c.d. money transfer). La precedente limitazione (euro 1.000) – come chiarito dal comma 904 – continuerà ad applicarsi anche in relazione ai pagamenti erogati, a qualsiasi titolo, dalle pubbliche amministrazioni (incluse le erogazioni previdenziali); le PA continueranno dunque ad utilizzare gli strumenti telematici in ottemperanza
all’articolo 2, co. 4-ter, del d.l. n. 138/2011.
Il comma 899 uniforma al nuovo limite generale di 3.000 euro il valore massimo delle negoziazioni effettuate da cambiavalute professionali nei
confronti del pubblico (limite in precedenza determinato in 2.500 euro dal comma 2 del sopracitato articolo 49). Restano ferme le altre deroghe stabilite al limite generale dalla normativa vigente, come ad esempio la soglia massima di 15.000 euro per le transazioni in contanti legate al turismo di cittadini extra-UE (art. 3 del d.l. n. 16/2012, ecc.). Con il comma 902 viene abrogata la norma (comma 1.1, art. 12 d.l. n. 201/2011) che a decorrere dal 1 gennaio 2014 imponeva l’esecuzione con strumenti tracciabili dei pagamenti – di qualunque importo – relativi a canoni di locazione di unità abitative (fatta eccezione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica), anche al fine di asseverare i patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali concesse al locatore e al conduttore.
Analogamente, mediante il comma 903, è soppressa la previsione normativa che imponeva a tutti i soggetti della filiera dei trasporti il
pagamento con mezzi tracciabili dei corrispettivi per le prestazioni rese in adempimento a contratti di trasporto di merci su strada, indipendentemente dall’ammontare dell’importo della transazione (articolo 32-bis, comma 4, D.L. n. 133/2014).
Durante l’esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, il pacchetto normativo inerente alla circolazione del contante, è stato corredato con nuove regole riguardanti i pagamenti elettronici nei confronti di operatori privati (commercianti e professionisti).
In particolare, il comma 900 apporta una serie di modifiche all’articolo 15 del d.l. n. 179/2012:
a) Integrando il comma 4 del citato articolo, si stabilisce che l’obbligo di accettare pagamenti elettronici riguarda anche le carte di credito (non solo di debito). Tuttavia si specifica che tale obbligo non trova applicazione qualora i soggetti si trovino in situazioni di “oggettiva impossibilità tecnica”.
b) aggiungendo il comma 4-bis, viene stabilito che, al fine di promuovere il ricorso agli strumenti di pagamento elettronici anche
per transazioni di importo contenuto (inferiore a 5 euro) entro il 1° febbraio 2016 con decreto interministeriale (MEF-MiSE, sentita la
Banca d’Italia), dovrà essere data piena applicazione al Regolamento UE n. 751/2015 riguardante le commissioni interbancarie per i pagamenti tramite carta; con particolare riferimento per quanto concerne le soglie massime delle commissioni applicabili dai prestatori di servizi di pagamento alle operazioni effettuate dai consumatori (articolo 3 del Regolamento). Il decreto interministeriale in parola dovrà assicurare il coordinamento tra le norme europee e quelle nazionali vigenti e designare la Banca d’Italia e l’AGCOM in qualità di autorità predisposte alle specifiche funzioni di gestione e controllo previste dal regolamento stesso.
c) con il comma 4-ter si puntualizza che i prestatori di servizi di pagamento e gli altri soggetti della filiera dei pagamenti mediante
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Legge di Stabilità 2016 – Le principali misure fiscali carte sono tenuti ad assicurare l’efficace implementazione delle norme del nuovo decreto, sia sotto il profilo della trasparenza, sia sotto quello della libera concorrenza e della proporzionalità tra costi sostenuti per le transazioni e oneri imputati ai consumatori.
d) infine, intervenendo sul comma 5 dell’articolo 15, è ampliato l’ambito regolamentare dei Ministeri coinvolti (MiSE-MEF) prevedendo che,
con decreto congiunto, saranno definite anche le sanzioni amministrative applicabili alle fattispecie costituenti illecito.
Per effetto del comma 901 l’obbligo di accettare pagamenti elettronici mediante carte (di debito e di credito) è esteso dal 1° luglio 2016 ai parchimetri (dispositivi di cui alla lett. f), co. 1, art. 7, codice della strada).