L’art. 1, commi da 70 a 72, della Legge di Stabilità 2016 apporta, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, modificazioni al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante previsioni in materia di IRAP, relativamente ai settori dell’agricoltura e della pesca.
In primo luogo, vengono esclusi dal novero dei soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive i produttori agricoli titolari di reddito agrario (definito, ai sensi dell’art. 32, TUIR come la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole).
Si ricorda che, secondo la normativa vigente, i produttori agricoli sono soggetti all’IRAP ad esclusione di quelli con volume d’affari annuo non superiore ai 7.000 euro (sempreché non abbiano rinunciato a tale esonero).
Ai sensi della previsione in commento, sono, altresì, espressamente esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP i soggetti che esercitano una attività agricola, le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore della silvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, nonché le cooperative della piccola pesca e i loro consorzi.
Per ragioni di coordinamento, si interviene su alcune specificità relative ai criteri di determinazione della base imponibile e dell’aliquota; in particolare, dalla norma che detta i criteri di determinazione della base imponibile ai fini IRAP sono espunti i riferimenti a imprese agricole e al concetto di estensione dei terreni. Stante l’abrogazione dell’art. 3, comma 1, lett. d), la
rubrica dell’art. 9 (“Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d)”) viene modificata in “Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo” e sono abrogati i riferimenti all’articolo, laddove esistenti.
Con riferimento alla determinazione del valore della produzione netta da soggetti non residenti, viene eliminato il riferimento al valore derivante da imprese agricole esercitate nel territorio italiano.
Non ha più ragione di esistere anche la previsione di cui all’art. 45, comma 1 (“Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l’aliquota è stabilita nella misura del 1,70%”).
La misura genera minori entrate IRAP per 196,4 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2016. La misura si traduce in un minor carico fiscale sulle imprese del settore.