Il decreto interministeriale – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 53 del 5 marzo 2015 – ha confermato per l’anno 2014, nella misura dell’11,50 %, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.
L’Inps con la circolare in esame riepiloga la normativa che regola la materia, nonché l’insieme delle modalità operative.
1. Caratteristiche della riduzione contributiva. Condizioni di accesso al beneficio.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – nella misura dell’11,50% – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Si ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Si osserva, inoltre, che l’agevolazione:
compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014;
non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2014, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria[1];
è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall’art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile.
Si osserva, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della l. 223/1991).
Si ricorda altresì che in base all’art. 36 bis, comma 8, del decreto legge 223/2006, i datori di lavoro:
devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili;
non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Le citate disposizioni, specifiche per il settore edile, si affiancano a quelle previste in via generale dall’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impongono a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva.
Si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, le sedi territorialmente competenti dell’Inps – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle casse edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del d.l. 244/1995, convertito con legge 341/1995.
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite, da ultimo, con il messaggio numero 6534 del 11 agosto 2014.
2. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso UniEmens.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2014 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Inps, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, verrà aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di consentire il godimento del beneficio; a tal fine verrà attribuito il Codice Autorizzazione 7N. L’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto.
I sistemi informativi centrali – in caso di esito positivo – attribuiranno alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione 7N per il periodo agosto 2014 – maggio 2015; per quanto concerne le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l’attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2014, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino a maggio 2015.
In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2014.
Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2015.
Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2014, va esposto il codice causale “L207”, che si riferisce al recupero di arretrati, nell’elemento di .
Il codice causale “L206”, nell’elemento di , che si riferisce al beneficio corrente, non può viceversa essere esposto.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla presente circolare (allegato n. 2); la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.
Sarà invece valorizzato l’elemento con il codice “NFOR”, che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l’azienda.
Il beneficio può essere fruito entro il 16 giugno 2015, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di maggio 2015.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2014 fino al 15 giugno 2015.
Fonte: Quotidiano delle PA, 12 aprile 2015