Pubblichiamo a seguire alcuni chiarimenti sul DL Cura Italia (tratti da messaggi INPS) che chiariscono in modo puntuale alcuni aspetti del DL 18/2020:
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Messaggio INPS n. 1281 del 20 marzo 2020 su “Congedi parentali, permessi legge 104, bonus baby-sitting per emergenza COVID-19”
Il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese; con il Messaggio n.1281, l’Inps fornisce una prima sintetica illustrazione relativa agli aventi diritto e alla fruizione dei congedi parentali e del bonus baby-sitting, nonché alla estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, benefici che – ricordiamo – trovano applicazione anche per i dirigenti.
Scarica il Messaggio INPS n.1281
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Messaggio INPS n. 1286 del 20 marzo 2020 sulla “Proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola”
Il Decreto Cura Italia, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola ha previsto, la proroga dei termini di presentazione delle stesse.
In particolare, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Nella ipotesi di presentazione di domande di NASpI e DIS-COLL oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
È stata altresì prevista la proroga di 60 giorni del termine (ordinariamente fissato a 30 giorni) per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, nonché per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte dei percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma/subordinata/parasubordinata in corso di percezione delle suddette indennità; i predetti termini sono pertanto ampliati da 30 a 90 giorni.
Il Messaggio INPS precisa che verranno riesaminate d’ufficio:
- le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 che sono state respinte perché presentate fuori termine (oltre il sessantottesimo giorno), verranno riesaminate d’ufficio;
- le domande di incentivo all’autoimprenditorialità (NASpI in forma anticipata) presentate per attività lavorativa autonoma avviata a fare data dal 1° gennaio 2020 e che sono state respinte perché presentate fuori termine;
- le prestazioni di NASpI e DIS-COLL che sono state poste in decadenza per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del reddito annuo presunto qualora l’attività lavorativa per la quale è richiesta la suddetta comunicazione sia stata intrapresa a fare data dal 1° gennaio 2020.
Infine, per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1° giugno 2020; pertanto, le domande di disoccupazione agricola, saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020.
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Messaggio INPS n. 1287 del 20 marzo 2020 sulle “Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga”
Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto alcune tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga. L’Istituto sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
Il Messaggio Inps n.1287/20 illustra sinteticamente le diverse prestazioni previste e fornisce le prime indicazioni operative: scaricalo cliccando qui
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Messaggio INPS n. 1288 del 20 marzo 220 sulle “Prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati”
Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. L’Inps sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.
Il Messaggio n. 1288/20 fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cinque indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati e le prime indicazioni operative: scarica il Messaggio INPS 1288/2020.
Leggi l’approfondimento su questo tema fornito dallo Studio Bertoni & Partners, Studio Commercialista nostro convenzionato: vai all’articolo
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Circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020 – Istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché istruzioni relative alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione
Dal 1 aprile è possibile presentare la domanda in via telematica tramite il sito Inps – anche con il PIN semplificato – per il bonus di 600 euro riservato, per il mese di marzo, alle seguenti categorie: liberi professionisti e co.co.co, autonomi iscritti alle gestioni speciali, stagionali del turismo, lavoratori agricoli, addetti dello spettacolo.
Le istruzioni per la richiesta sono contenute nella Circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020 che chiarisce anzitutto che l’indennità – che sarà erogata dall’Inps – va a beneficio dei liberi professionisti, titolari di una partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 – inclusi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomi iscritti alla gestione separata dell’Inps – e anche ai co.co.co con rapporto di lavoro attivo sempre alla data del 23 febbraio iscritti in via esclusiva alla gestione separata con il versamento per il 2020 dell’aliquota contributiva del 34,23%.
Per l’indennità non è prevista alcuna contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare, e la stessa non concorre alla formazione del reddito.
Scarica la Circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020
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Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 – Modalità di attribuzione dell’indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal virus COVID-19
Con riferimento al bonus previsto in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria diversi dall’Inps danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19, a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, si segnala che è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 che fissa le modalità di attribuzione della suddetta indennità, prevista dal Decreto “Cura Italia”.
Tali categorie, per beneficiare dei 600 euro, devono rispettare precisi requisiti di reddito. Difatti, il Decreto stabilisce che il sostegno al reddito sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro o, ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus (le casistiche sono indicate all’art.2 del Decreto).
Il bonus pari a 600 euro per il mese di marzo potrà essere chiesto sempre a partire dal 1 aprile 2020 direttamente agli Enti di previdenza obbligatoria cui si è iscritti.
L’indennità deve essere richiesta ad un solo Ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi di cui all’art. 3 del citato Decreto.
Gli Enti di previdenza obbligatoria dopo la verifica dei requisiti, provvedono all’erogazione dell’indennità sulla base dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.
Scarica il testo completo del Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020