Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020 il “Decreto Liquidità”: misure urgenti in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, supporto all’export, sostegno alla continuità delle aziende, sospensione di alcuni adempimenti fiscali, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (golden power) e di giustizia.
L’obiettivo del Decreto è favorire la ripresa economico-finanziaria del Paese, le risorse stanziate ammontano a circa 400 miliardi di euro. Entra in vigore dal 9 aprile 2020.
Riportiamo a seguire una sintesi delle principali misure previste dal Decreto.
Misure di accesso al credito per le imprese (CAPO I)
Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, il decreto prevede la garanzia concessa attraverso la Società SACE, del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche e delle istituzioni finanziarie che rilascino finanziamenti alle imprese entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore ai 6 anni e con preammortamento possibile fino a due anni, sotto qualsiasi forma (art. 1).
Le imprese potranno ottenere una copertura dell’importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato, precisamente per:
- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
- le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento;
- le imprese con un fatturato superiore ai 5 miliardi ottengono una copertura pari al 70% del finanziamento.
L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato annuo dell’impresa registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda, come risultante dal bilancio.
Per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà a commissioni agevolate ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia PMI.
L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo Gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. La stessa impresa beneficiaria deve assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
A sostegno dell’export il provvedimento introduce, inoltre, un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato assunti da SACE per favorire l’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, vengono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa Società per il restante 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno (art. 2).
Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19 (CAPO II)
Al fine di assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale, per le imprese che prima dell’emergenza sanitaria erano in equilibrio, il decreto prevede una serie di misure:
- sottoscrizione dei contratti conclusi con la clientela al dettaglio mediante strumenti informativi o telematici e relative comunicazioni in modo semplificato (art. 4);
- rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021 (art. 5);
- eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 6);
- possibilità in sede di redazione del bilancio in corso, di adottare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso (art. 7);
- coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la Società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria, ai sensi degli artt. 2467 e 2497 quinques cod. civ., li pongono in secondo piano rispetto ai creditori (art. 8).
Con riferimento alla disciplina delle procedure concorsuali, inoltre, sono state considerate le seguenti misure:
- sterilizzazione del periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori, attraverso la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, in modo che quando il periodo emergenziale sarà passato i creditori potranno, se del caso, proporre le azioni revocatorie (art.9);
- sottrazione all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza delle imprese, sino a quando durerà l’emergenza (art. 10).
Un aspetto di particolare rilevanza riveste il potenziamento del Fondo di Garanzia PMI, del quale si è aumentata sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti. Il Fondo completa così la sua trasformazione in strumento principale a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, a favore dei quali viene previsto anche un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dallo stesso Fondo (art. 13).
Scarica il Modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13 del DL Liquidità.
In merito a questo tema, riportiamo a seguire le precisazioni contenute nel Comunicato Stampa di ABI del 16.04.2020:
ABI ha comunicato alle banche che a partire dal 17 aprile, il Portale del Fondo di Garanzia Pmi inizia a consentire l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro.
Vista l’estrema necessità e urgenza, l’ABI ha predisposto e fornito uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro.
Scarica il comunicato stampa e lo schema per la richiesta di finanziamento di ABI
Vai al sito di ABI – sezione COVID-19
Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (CAPO III)
Tra le norme approvate, al fine di rafforzare la disciplina dei poteri speciali operanti con lo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari delle Società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale (golden power), fino al 31/12/2020, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, si prevede (artt. 15-17):
- l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina “golden power” rivolta ai settori di rilevanza strategica (regolamento europeo n. 452/2019), consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione del Governo le operazioni societarie rilevanti relative ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche (energia, trasporti, sicurezza alimentare, accesso a informazioni sensibili, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, nanotecnologie, biotecnologie);
- la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
- l’estensione, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, del campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.
Misure fiscali e contabili (CAPO IV)
In campo fiscale, il provvedimento, in aggiunta alle misure già previste con il Decreto “Cura Italia”, dispone innanzitutto la sospensione dei versamenti tributari e contributivi (art. 18), secondo le seguenti modalità:
- sospensione di pagamento IVA, ritenute e contributi per i soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% dei ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni;
- sospensione in ogni caso dei detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- sospensione del versamento IVA per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se il calo del fatturato sia di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.
Inoltre, si prevede che la sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” venga estesa anche alle scadenze di aprile e maggio (art. 19). I versamenti sospesi saranno effettuati a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate mensili, senza applicazione di sanzioni o interessi.
Tra le altre misure in argomento, meritano di essere segnalate:
- l’estensione al 16 aprile del termine per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza il 20 marzo scorso (art. 21);
- la proroga della scadenza per la trasmissione telematica della Certificazione Unica dal 31 marzo al 30 aprile (art. 22);
- la possibilità di usufruire del credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro anche per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e occhiali) (art. 30);
- l’autorizzazione concessa all’INPS di rilasciare un PIN semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente, posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto (art. 35).
Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali (CAPO V)
Nella sezione del provvedimento dedicata alle disposizioni in materia di giustizia (artt. 36-37), viene previsto l’ulteriore spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali) e la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
Scarica il testo integrale del DL 8 aprile 2020 n.23
Il vademecum e la circolare dell’Agenzia delle Entrate sul DL Liquidità
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto istruzioni operative, complete di esempi e FAQ, in una specifica circolare sul DL Liquidità Imprese, oltre a un vademecum in pdf:
- Scarica la circolare n.9 del 13 aprile 2020
- Scarica il Vademecum sul DL Liquidità
- Vai al sito dell’Agenzia delle entrate – sezione dedicata all’emergenza coronavirus