È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria “. Il decreto prevede all’art. 3 la “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione” e all’art. 4 lo “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”. Il decreto è in vigore dal 24 ottobre 2018 e potrebbe in sede di conversione subire modifiche o integrazioni.
Ecco in breve cosa prevede il decreto-legge n. 119/2018 agli articoli 3 e 4.
ART. 3 Definizione agevolata – Prosegue la possibilità di estinguere, pagando in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o con un massimo di dieci rate consecutive di pari importo, tutte le pendenze iscritte a ruolo nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi affidati all’agente della riscossione. Per beneficiare di tale possibilità occorre presentare domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che ha in carico il ruolo. Per ottenere maggiori informazioni ed aggiornamenti al riguardo, invitiamo a consultare il sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione raggiungibile seguendo il link:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/news/Definizione-agevolata-2018-Decreto-legge-n.-119-2018/
ART. 4 Stralcio dei debiti – I debiti residui, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 sono automaticamente annullati. L’annullamento viene effettuato alla data del 31 dicembre 2018 dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione che trasmetterà alla Regione l’elenco delle quote annullate.
Fonte: Regione Emilia Romagna