E’ la dichiarazione modello 730 che l’Agenzia delle Entrate compila e mette a disposizione. La si può accettare così com’è, modificare e integrare prima dell’invio. Fino al 7 luglio, 20 milioni di contribuenti possono usare il nuovo 730 precompilato, da casa oppure attraverso un Caf o un professionista.
A partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, mette a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati la dichiarazione dei redditi già compilata; in pratica, un modello 730 che può essere accettato dal contribuente così com’è, oppure modificato e/o integrato prima dell’invio.
Il contribuente che riceve la dichiarazione dei redditi precompilata non è obbligato ad utilizzarla. Può, infatti, presentare, con le modalità ordinarie, il modello 730 o il modello Unico persone fisiche.
Sebbene il 730 precompilato sia disponibile già dal 15 aprile, la possibilità di effettuare modifiche o integrazioni decorrerà dal 1 maggio 2015. Sempre da tale data, la dichiarazione dei redditi può essere trasmessa in via telematica direttamente dal contribuente ovvero tramite Caf o intermediario abilitato.
Per la predisposizione della dichiarazione 730/2015 precompilata sono stati utilizzati:
i dati contenuti nella Certificazione Unica – che ha preso il posto del Cud – consegnata al dipendente o pensionato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensionistico) e inviata da quest’ultimo all’Agenzia delle entrate.
Nella Certificazione Unica è indicato, per esempio, il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico;
i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali;
alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (per esempio le spese che danno diritto a una detrazione da ripartire in più anni, come quelle sostenute per interventi di ristrutturazione);
altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (per esempio i versamenti effettuati con il modello F24, le compensazioni eseguite e i contributi versati per lavoratori domestici).
Fra tutte le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate alcune potrebbero non essere state inserite direttamente nella dichiarazione precompilata, in quanto necessitano di ulteriori verifiche da parte dei contribuenti, ad esempio perché incomplete o incoerenti. Può, per esempio, accadere che dall’Anagrafe Tributaria risulti l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però l’Amministrazione finanziaria non conosce ancora la destinazione (concesso in comodato, tenuto a disposizione, ecc.); oppure, che gli interessi passivi per il mutuo comunicati dalla banca siano di importo superiore a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (di norma, accade il contrario). I dati di questo tipo sono comunque riportati in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificati ed eventualmente riportati in dichiarazione da parte del contribuente.
Il 730 precompilato è disponibile online, a partire dal 15 aprile, utilizzando il Pin di Fisconline o quello dispositivo dell’Inps, oppure , la Carta Nazionale dei servizi, (per tutte le informazioni, vai alla pagina “Verifica se hai bisogno di abilitarti” della sezione “I passi da seguire”).
Nella stessa area telematica sarà possibile:
visualizzare la dichiarazione;
accettarla e inviarla senza modifiche;
modificarla (inserendo, per esempio, le spese mediche o altri redditi);
inviarla dopo averla modificata.
Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione 730 precompilata (oltre ad accettarla, eventualmente modificarla e inviarla) anche tramite il proprio sostituto di imposta che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questi casi, occorre consegnare al sostituto d’imposta o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso alla dichiarazione.
Il 730 precompilato va presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate sia nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista.
PAGAMENTI E RIMBORSI
Se dalla dichiarazione emerge un credito o un debito il relativo rimborso o trattenuta avviene con le stesse modalità del 730 ordinario.
Quindi, se dal 730 precompilato, accettato senza modifiche oppure modificato, emerge un credito da rimborsare, il contribuente otterrà il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Se, viceversa, emerge un debito, il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta. La somma sarà accreditata (o trattenuta) nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre.
Contribuenti senza sostituto
I contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta, ad esempio perché hanno perso il lavoro nel corso dell’anno, ricevono l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto.
Se, viceversa, emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente, infatti, di indicare l’IBAN del conto corrente su cui effettuare l’addebito), oppure può stampare il modello F24, che viene proposto già compilato con i dati necessari, per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie. Invece, il contribuente che si rivolge per l’assistenza fiscale a un Caf o professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.
Il 730 precompilato non viene predisposto:
se, con riferimento all’anno d’imposta 2013, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata;
per i contribuenti che hanno avuto una partita Iva attiva almeno per un giorno nel corso del 2014 (a eccezione, come chiarito nel paragrafo precedente, dei produttori agricoli in regime di esonero);
per i contribuenti deceduti alla data di elaborazione della dichiarazione precompilata;
per i contribuenti minorenni;
per i contribuenti legalmente incapaci.
Fonte: Agenzia delle Entrate