Nel nuovo Dpcm attuativo del decreto sul Coronavirus, è prevista l’estensione del ricorso al lavoro agile.
Infatti, come stabilito dall’art. 2 del provvedimento, questa modalità è applicabile fino al 15 marzo 2020 per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali.
La legge che istituisce e regolamenta il lavoro agile (81/2017) prevede che questa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato venga stabilita mediante accordo tra le parti, in forma scritta. Il Dpcm consente invece che sia applicabile (sempre fino al 15 marzo), con una semplice auto-dichiarazione secondo cui il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio.
Gli obblighi di informativa previsti dalla legge sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.
«Va nella direzione giusta l’intervento del governo che ha esteso a tutte le regioni del Nord Italia la possibilità di applicare lo smart working in via automatica», ha dichiarato il presidente Federmanager, Stefano Cuzzilla, a commento del decreto legge. «Vediamo che la politica sta rispondendo con misure di sostegno per le imprese e i lavoratori. Ora serve una convergenza di tutte le forze del Paese, manager compresi», h ha aggiunto.
Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri interviene sulla scia del precedente provvedimento del 23 febbraio che abilitava il lavoro da remoto limitatamente alle imprese comprese nella cosiddetta “zona rossa”, ora applicabile in via automatica, fino al 15 marzo 2020, anche in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria.
«Auspichiamo che il governo approvi tutte le misure di sostegno fiscale per aiutare le imprese ad affrontare la criticità del momento. Vanno privilegiati gli interventi a garanzia della continuità dell’impresa. I manager dell’industria e dei servizi sono in prima linea per non fermare le attività», avverte il presidente Federmanager.
«Le ripercussioni dell’emergenza da coronavirus sono evidenti su più fronti: dalle numerose aziende che operano con la Cina, al fermo del settore del turismo, dalla crisi dell’agroalimentare fino al blocco della Milano Fashion Week – continua Cuzzilla – e a risentirne sarà anche il funzionamento globalizzato del mercato del lavoro, sia interno sia esterno alla singola azienda».
LEGGI IL COMUNICATO STAMPA INTEGRALE
Riferimenti legislativi:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU n.47 del 25-2-2020)
Art. 2 Lavoro agile
1. La modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e’ applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attivita’ lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
2. L’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e’ soppresso.