E’ stato firmato nella sua prima versione il 6 marzo e poi integrato il 20 dello stesso mese l’Accordo che indica le linee di applicazione per l’utilizzo della cassa integrazione in deroga tra Regione Emilia Romagna, Organizzazioni sindacali e associazioni di categoria firmatarie del Patto per il Lavoro.
L’intesa, nella sua più recente formulazione, recepisce quanto previsto dal Decreto legge ‘Cura Italia’ varato nei giorni scorsi dal Governo che amplia il ricorso agli strumenti di tutela.
Sale da un mese a 13 settimane il periodo coperto dagli ammortizzatori sociali
Con l’intesa del 20 marzo, la cassa integrazione in deroga, che decorre retroattivamente dal 23 febbraio, proseguirà per altre 9 settimane dopo le prime quattro, in scadenza il 23 marzo: in totale, 13 settimane. Possono accedervi tutti i datori di lavoro del settore privato e le unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna che non possono ricorrere agli ammortizzatori ordinari, a beneficio dei lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso in tutto o in parte, o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze restrittive anti Covid-19.
Vi accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi, mentre sono esclusi i datori di lavoro domestici.
In caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere agli ammortizzatori anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.
Ai 38 milioni di euro già resi disponibili dalla Regione, si aggiungono i nuovi fondi stabiliti nel Decreto del governo.
Da lunedì 23 marzo il sistema informatico Sare, reso disponibile dall’Agenzia regionale per il Lavoro, è in grado di ricevere le domande relative alle prime quattro settimane di sospensione dal lavoro. Per le restanti altre nove settimane potranno essere inviate le richieste solo quando verrà emanato il decreto di riparto delle risorse nazionali spettanti alle singole Regioni, così come previsto dall’articolo 22 del Dl 18/2020.
Condizione per l’accesso
Sono fatte salve le condizioni per l’accesso alla cassa in deroga di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo n. 9 del 2020, come disciplinate dall’accordo del 6 marzo 2020. In particolare, accedono alla Cassa integrazione in deroga i datori di lavoro iscritti al Fis che occupano tra 6 e 15 dipendenti. Possono, inoltre, beneficiare del trattamento i pescatori delle acque interne imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti al ruolino di equipaggio: in questo caso la fruizione della Cig in deroga potrà prevedere per i lavoratori una sospensione di giornate anche non continuative.
I datori di lavoro accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari. In particolare, accedono alla Cig in deroga i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, a eccezione di quei datori di lavoro che fruiscono di ammortizzatori sociali previsti dai Fondi di solidarietà bilaterale e dei datori di lavoro che abbiano già fruito degli ammortizzatori ordinari nei limiti massimi previsti.
Lavoratori beneficiari
I lavoratori beneficiari devono essere già dipendenti alla data del 23 febbraio 2020. Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, compresi i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa.
Durata della prestazione
La cassa integrazione in deroga può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 con le seguenti durate: fino al 22 marzo 2020 nel caso di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 17 del D.L. 9/2020 e nove settimane nel caso di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque non oltre il 31 agosto 2020. Il periodo totale di copertura con cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aziende dell’Emilia-Romagna sarà quindi determinato dalla somma dei periodi concessi a valere sulle due tipologie, secondo le domande presentate dal datore di lavoro con le modalità descritte al paragrafo “presentazione delle domande”.
Accordo sindacale
Per l’accesso alla Cassa Integrazione in Deroga dei due decreti tutti i datori di lavoro devono sottoscrivere l’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Come presentare domanda
L’Agenzia regionale per il lavoro ha approvato, con la Determina n. 600 del 20 marzo 2020, i criteri per presentare domanda di Cassa Integrazione (CIG) in deroga prevista dall’art. 17 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19“ e dall’art. 22 del Decreto Legge n. 18 del 17 MARZO 2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Le domande di cassa integrazione in deroga possono essere presentate a partire dalle ore 15,00 del 23 marzo 2020 ed entro il 30 aprile 2020 o fino a capienza delle risorse previste. La presentazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema informativo “SARE” della Regione Emilia-Romagna a cui occorre essere accreditati.
Tutte le informazioni e la modulistica da utilizzare sono pubblicate sul sito dell’Agenzia Regionale per il Lavoro nella sezione informativa “Come fare per” dedicata a cittadini e imprese a questo link.
Le FAQ del Ministero del Lavoro
In merito alla Cassa integrazione in deroga, numerosi aspetti sono approfonditi dalle FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul suo sito internet, che fanno specifico riferimento alla Circolare-08-aprile-2020-n-8.