Con la circolare INPS 12 ottobre 2017, n. 140 l’Istituto fornisce le istruzioni operative riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione anche presso gli enti di previdenza privati.
Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli enti previdenziali privati, vi si precisa che:
- nei casi in cui i regolamenti delle casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, legge 22 dicembre 2011, n. 214, i periodi contributivi non coincidenti presso gli enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;
- ciascun ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione dei requisiti previsti dal proprio ordinamento;
- sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.Infine si precisa che il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’INPS, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli enti interessati. Questa fase è già stata avviata dall’Istituto in collaborazione con le casse professionali.
LA CIRCOLARE: cs171012bis
Fonte: Inps