È di poche settimane fa la terribile notizia della morte di due lavoratori, poco più che trentenni, in seguito a una violenta esplosione all’interno di uno stabilimento Toyota a Borgo Panigale. Questa ennesima tragedia si aggiunge alle tante, troppe morti bianche che avvengono ogni giorno in tutta Italia: di fronte a questi bilanci si impone, con urgenza, la necessità di una seria riflessione in tema di sicurezza sul lavoro.
Per sensibilizzare i nostri iscritti, promuovere una cultura della sicurezza e far sì che tragedie come quella di Bologna non si ripetano più, abbiamo già affrontato molte volte, in convegni e presentazioni, il tema della responsabilità del dirigente in materia di sicurezza. In questo articolo scopriremo insieme quali possono essere queste responsabilità e, soprattutto, come agire per tutelarsi al meglio.
Il dirigente nel Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro
Per parlare delle responsabilità che possono essere in capo al dirigente in materia di sicurezza, è necessario ricordare quali sono le definizioni giuridiche dei termini che stiamo trattando: in particolare, risulta imprescindibile rivolgersi all’onnicomprensivo Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 ss. mm.).
La definizione di ‘dirigente’ viene fornita, insieme a molte altre, nella sezione dedicata (art. 2, lett. d): si considera dirigente la «persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa». In altre parole, dirigente è colui che è investito, da parte del datore di lavoro, di alcune importanti deleghe dalle quali gli derivano sia poteri di gestione e autonomia di spesa, sia altrettanti specifici doveri.
Dal momento che il dirigente si occupa di organizzare porzioni più o meno ampie di attività lavorativa, è possibile che, negli àmbiti che presiede, debba occuparsi anche della sicurezza. Non è necessario – ancorché sia consigliabile – che il datore di lavoro formalizzi tramite una delega di funzione quali sono gli obblighi che, anche in materia di sicurezza, ricadono sul dirigente: secondo la legge, è a tutti gli effetti dirigente per la sicurezza (e cioè responsabile in caso di violazione delle norme antinfortunistiche) anche colui che, a prescindere dagli incarichi, di fatto svolge compiti assimilabili a quelli del dirigente.
La delega di funzione
Si è detto che lo strumento di legge con cui il datore di lavoro può trasferire potere ai dirigenti è la delega di funzione: si tratta di un atto di trasferimento di competenze organizzative e gestionali, che passano dal datore di lavoro, che riveste il ruolo di delegante, al dirigente, che invece è il delegato. Per essere valida, una delega deve:
- avere forma scritta;
- essere munita di una data certa;
- prevedere una certa autonomia di spesa per il delegato, in modo che possa svolgere le funzioni delegategli.
Infine, deve essere data tempestiva e adeguata pubblicità a ogni delega di funzione, in modo che tutti i lavoratori siano informati degli incarichi e delle responsabilità di ciascuno.
Purtroppo, spesso la delega di funzione viene interpretata come una sorta di scarico di responsabilità; finiscono così per crearsi delle ‘zone d’ombra’ in cui risulta poco chiaro chi sono i responsabili per ciascuna delega. Ma la delega di funzione non è sufficiente per sollevare il datore di lavoro da ogni responsabilità, sia penale che civile. Occorre, infatti, tener conto di due condizioni ulteriori:
- Il delegato deve essere competente per le specifiche deleghe che gli sono state attribuite, e possedere capacità adeguate a compierle (si potrebbe configurare altrimenti una culpa in eligendo);
- Il delegato deve essere regolarmente supervisionato, per verificare che svolga correttamente le deleghe di cui è responsabile (si potrebbe configurare altrimenti una culpa in vigilando).
Obblighi del dirigente in materia di sicurezza
Abbiamo detto che il datore di lavoro può trasferire, con limiti e mansioni differenti, gli obblighi in materia di sicurezza a uno o più dirigenti, a seconda di come viene organizzata l’attività lavorativa. In quest’àmbito, gli obblighi cui il datore di lavoro e/o i dirigenti devono adempiere sono indicati dall’articolo 18 del Testo Unico, di cui si fornisce un quadro molto sintetico:
- Nomina del medico competente (nei casi in cui è prevista), degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso, di uno o più preposti;
- Adempimento di tutti gli obblighi di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (vd. artt. 36s.);
- Garanzia della sicurezza dei lavoratori tramite: fornitura di adeguati DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e vigilanza per il loro corretto utilizzo; assegnazione di compiti in base alle capacità e alle condizioni di salute dei lavoratori; accesso alle aree a rischio solo per personale formato; gestione delle emergenze, con procedure per il controllo dei rischi, l’evacuazione e la prevenzione incendi; rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria per le mansioni specifiche.
Vi sono soltanto due attività che, per la loro importanza, non possono essere delegate ad alcun dirigente, ma sono diretta responsabilità del datore di lavoro: la nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e la stesura, in collaborazione con quest’ultimo, del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), che rappresenta lo strumento fondamentale con cui l’azienda analizza e gestisce i rischi.
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In caso di irregolarità nella sicurezza sul luogo di lavoro, un dirigente può incorrere in diverse sanzioni (vd. art. 55 del T.U.): la casistica è molto ampia, e spazia da ammende o sanzioni amministrative nell’ordine delle migliaia di euro, fino all’arresto nel caso in cui le condotte dolose abbiano provocato lesioni gravi o mortali.
Inoltre, per il dirigente alle deleghe in ambito di sicurezza sul lavoro possono aggiungersi molte altre responsabilità, come quelle legate alla sicurezza dei dati o alle questioni amministrativo-finanziarie. La sovrapposizione degli incarichi è una realtà che la maggior parte dei dirigenti conosce molto bene, e può rivelarsi pericolosa perché espone il dirigente a rischi su più fronti.
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