Pubblichiamo a seguire la lettera della Direttrice CIDA, Teresa Lavanga, sul tema delle attività CIDA in essere sul tema perequazione delle pensioni.
“A seguito di un confronto con i legali che ci stanno assistendo nei ricorsi in materia di perequazione automatica delle pensioni, ritengo necessario aggiornarvi sulle attività in essere.
Innanzitutto, sono state redatte le sette diffide all’INPS (differenti tra loro esclusivamente con riferimento ai dati dei singoli soggetti), il cui testo è stato preventivamente visionato e validato dalla Direzione Operativa CIDA.
In estrema sintesi, il contenuto descrive i profili di illegittimità costituzionale della disposizione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, in particolare evidenziando che:
- la pensione altro non è che retribuzione differita, pertanto soggetta alle garanzie previste dall’art. 36 Cost.;
- la Corte costituzionale – anche nelle occasioni in cui ha ritenuto legittime disposizioni di blocco o raffreddamento delle pensioni – ha fissato paletti che devono guidare l’azione del Legislatore e che, nel caso di specie, risultano manifestamente non rispettati;
- tali disposizioni devono, invero, secondo la Consulta: (a) avere efficacia temporale limitata, (b) fondarsi su dimostrati ed eccezionali esigenze di bilancio o impegni di spesa in ambito previdenziale (c) prevedere per i pensionati un sacrificio che sia proporzionato al fine da raggiungere;
- il susseguirsi di norme pressoché identiche negli ultimi trent’anni impedisce di poter riscontrare il carattere temporaneo nella Legge di Bilancio 2023, ennesima disposizione di raffreddamento con effetto di trascinamento;
- la Nota tecnico-illustrativa alla Legge di Bilancio si limita a illustrare gli interventi in materia previdenziale, con totale assenza di un’adeguata motivazione;
- l’attuale contesto economico è assai peggiore rispetto agli anni precedenti e a maggior ragione necessita di una precisa e puntuale motivazione in caso di previsioni che blocchino o raffreddino il meccanismo di indicizzazione all’inflazione dei trattamenti pensionistici;
- si crea un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e pensionati, gli unici – questi ultimi – gravati dalla necessità di conseguire un risparmio di spesa, pur costituendo una categoria meno tutelata e più debole rispetto ai primi, con violazione della Carta costituzionale (117 Cost.) e del diritto comunitario (artt. 21 e 25 Carta di Nizza e artt. 10 e 157 TFUE);
- sono violati, infine, i princìpi di universalità dell’imposizione tributaria e di progressività che data la natura evidentemente tributaria del prelievo introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 devono essere rispettati ai sensi dell’art. 53 Cost.
Al momento è in fase di finalizzazione la raccolta della documentazione che sarà allegata alle diffide al momento dell’invio.
Terminata la raccolta della documentazione, gli avvocati procederanno all’invio contestuale delle sette diffide, al fine di mantenere per ciascun soggetto le medesime tempistiche.
Il termine entro il quale INPS è tenuta a fornire un riscontro è di 55 giorni, decorso il quale i legali notificheranno immediatamente i sette ricorsi, redatti e finalizzati nelle more della decorrenza di tale termine. Al momento, non è possibile fare pronostici sulle tempistiche di svolgimento dei singoli
giudizi.
Per completezza di informazione vi ricordo che i Tribunali ordinari presso cui CIDA intende adire le vie legali sono: Savona, Palermo, Roma, Trento e Milano. Per la Corte dei Conti, le sedi individuate sono Lazio e Lombardia“.
Teresa Lavanga, Direttore CIDA