E’ entrata in vigore il 1° gennaio u.s. la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata sulla G.U Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ordinario n.45 – sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
Il Provvedimento è composto di un unico articolo (art. 1) con 884 commi e di una Parte II dedicata agli stati di previsione dei Ministeri.
Passiamo di seguito ad una analisi sulle principali novità normative in evidenza nelle aree di intervento di maggiore interesse: politiche fiscali, ambiente, lavoro e occupazione, misure per la crescita delle imprese, politiche per la famiglia e previdenza, .
Politiche fiscali
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Sterilizzazione degli aumenti dell’IVA per il 2020
Una delle principali misure della manovra è la sterilizzazione degli aumenti IVA completa per il 2020 e parziale dal 2021 delle c.d. clausole di salvaguardia, ovvero dei programmati aumenti delle aliquote IVA e delle accise. Per gli anni successivi al 2020 si prevede comunque il mantenimento di clausole di salvaguardia attraverso l’aumento dell’IVA ridotta dal 10% al 12% e dell’IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022. La prossima Legge di Bilancio si troverà, quindi, nella necessità di dover trovare le risorse necessarie: un problema non risolto ma solo rinviato.
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Regime fiscale delle persone fisiche e del lavoro
In merito si segnalano:
– la costituzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (cuneo fiscale), con una dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021, subordinando l’attuazione degli interventi previsti ad ulteriori appositi provvedimenti normativi (comma 7). Si tratta, in ogni caso, di una misura che impatterà sui lavoratori a baso reddito;
– la modifica dell’art. 15 TUIR con il riconoscimento pieno delle detrazioni IRPEF al 19% solo per i contribuenti con reddito complessivo non eccedente i 120.000 euro annui lordi: sopra questa cifra, l’agevolazione si riduce, in base a un calcolo preciso, fino ad esaurirsi a quota 240.000 euro. Le detrazioni per i titolari di redditi fra 120.000 e 240.000 euro, spettano per la parte corrispondente al rapporto fra 240.000, diminuito del reddito complessivo e 120mila euro, ad eccezione delle spese per interessi su prestiti e mutui agrari, l’acquisto e la costruzione dell’abitazione principale e le spese sanitarie: in tali ultime ipotesi le detrazioni competono per l’intero importo a prescindere dal reddito.
In ogni caso la possibilità di usufruire dell’agevolazione in questione è condizionata all’utilizzo di versamento bancario o postale ovvero di altri sistemi di pagamento tracciabili (comma 679); tale vincolo non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (comma 680);
– la rimodulazione della percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per le auto aziendali che viene differenziata in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica. Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 (commi 632-633);
– con riferimento al regime forfettario (Flat Tax), è soppressa l’imposta sostitutiva al 20% per i contribuenti con ricavi fino a 100.000 euro, originariamente prevista a partire dal 2020; si introducono per l’accesso al regime forfettario al 15% il limite di 65 mila euro di ricavi e compensi che i contribuenti forfettari non devono aver superato nell’anno precedente e due limitazioni che erano state abrogate con la Legge di Bilancio dello scorso anno per cui rimangono esclusi dal regime agevolato i lavoratori autonomi che hanno speso più di 20 mila euro lordi per compensi al personale dipendente e coloro che hanno percepito “altri redditi” quali redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 30 mila euro. Si stabilisce un sistema di premialità per incentivare la fatturazione elettronica (commi 691-692);
– si eleva da 7 a 8 euro la quota esentasse dei buoni pasto elettronici e si riduce da 5,29 a 4 euro quella dei buoni pasto erogati in formato diverso da quello elettronico (comma 677). -
Regime fiscale delle imprese
Tenendo conto delle risultanze del monitoraggio dell’esistente e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale sono state riviste complessivamente le misure fiscali di sostegno del “Piano Nazionale impresa 4.0”.
– In luogo della proroga al 2020 del cd. super e iperammortamento è stato introdotto, per un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, un nuovo credito d’imposta in favore delle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021- a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – abbiano sostenuto spese a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, declinato come di seguito (commi 184-197):
1. per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017) il credito è al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
2. per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018) il credito è al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro;
3. per investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi dai precedenti (non Industria 4.0) il credito è al 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato salvo espresse esclusioni ed è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
– in sostituzione del credito d’imposta vigente per investimenti in Ricerca e Sviluppo è prevista una nuova disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, prevedendo una misura differenziata in funzione della tipologia di spesa (R&S o innovazione tecnologica e design) – (commi 198-209);
– Credito d’imposta Formazione 4.0: Il beneficio è prorogato per il 2020 con aumento del credito e rimodulazione dei limiti di fruizione in base alla dimensione delle imprese:
1. alle piccole imprese nella misura del 50% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
2. alle medie imprese nella misura del 40% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
3. alle grandi imprese nella misura del 30% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Per tutte le imprese, la misura del credito d’imposta è aumentata, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.
E’ venuto meno, in ogni caso, l’obbligo di stipula e deposito di contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’ITL competente (commi 210-217).
– Investimenti al Sud: la disciplina del credito d’imposta destinato all’acquisto di beni strumentali nuovi per imprese del Mezzogiorno è prorogata anche per il 2020.
Ambiente
Sono stati stanziati 4,2 miliardi fino al 2023 per la realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un programma dedicato alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – c.d. Green New Deal italiano. Oltre alla “Plastic Tax” per ridurre l’inquinamento della plastica – un’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei manufatti adibiti a contenere e proteggere medicinali – sono state previste altre misure come gli incentivi per l’acquisto di elettrodomestici a basso consumo energetico, quelli per la riqualificazione energetica di edifici e scuole, ecc.
Ai Comuni vengono destinati 500 milioni di euro annui per contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile (comma 85 e ss.).
Lavoro e occupazione
Fermi restando i principali incentivi a sostegno dell’occupazione già esistenti a favore dei datori di lavoro, in caso di assunzione stabile a tempo pieno di lavoratori (quali il beneficio in caso di assunzione di percettori di NASpI, pari a 20% della prestazione mensile non ancora percepita dal lavoratore, o lo sgravio contributivo del 50% in caso di assunzioni di donne senza impiego o over50 disoccupati da almeno un anno, per la durata di 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato o stabilizzazione; 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato), si segnalano le seguenti misure di introdotte dalla manovra in materia di lavoro:
- Incentivi assunzioni under 35 – La Legge di Bilancio interviene sulla disciplina in materia di riduzione dei contributi previdenziali relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti, analoga a quella già prevista dall’art. 1-bis del D.L. 87/2018, mai attuata per la mancata emanazione del relativo decreto ministeriale, che viene conseguentemente abrogata.
In particolare, la suddetta agevolazione, che comporta una riduzione in favore dei datori di lavoro privati pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti, opera con riferimento alle assunzioni di soggetti aventi meno di 35 anni di età effettuate nel biennio 2019-2020; per gli anni successivi resta fermo il limite anagrafico di 30 anni.
Si conferma, inoltre, che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari stabiliscano, per il 2019 e il 2020, l’elevamento dello sgravio, fino ad un massimo del 100% per 12 mesi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (come disposto dall’art. 1, c. 247, della L. 145/2018) – (comma 10). - Bonus “eccellenze” – Diventa operativo l’esonero contributivo per un massimo di 12 mesi fino a 8mila euro previsto dalla legge 145/2018 – e mai attuato dall’Inps – inerente le assunzioni a tempo indeterminato nel 2019 di giovani laureati con 110 e lode o in possesso di un dottorato di ricerca (comma 11).
- Sgravio per l’Apprendistato
La novità inerisce i contratti di apprendistato di I livello ossia finalizzati all’acquisizione di un diploma o qualifica professionale, stipulati successivamente al 1° gennaio 2020, si dispone, per le imprese che occupano fino a nove dipendenti, l’esonero totale dal versamento della contribuzione per i primi 3 anni; negli anni successivi al terzo lo sgravio è al 10%.
Si segnala, inoltre, l’incremento di 46,7 milioni di euro, limitatamente al 2020, delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (comma 8).
Misure per la crescita delle imprese
- E’ stato ampliato l’ambito operativo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), le cui risorse potranno essere destinate anche al sostegno di programmi di investimento e operazioni in tema di decarbonizzazione dell’economia, economia circolare, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico. (Comma 90).
- E’ stata rifinanziata la c.d. Nuova Sabatini con un incremento di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025.
In tale ambito è previsto:
– un contributo maggiorato dal 2020 del 100% nel limite complessivo di 60 milioni di euro per gli investimenti innovativi realizzati nel Mezzogiorno per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti in tecnologie Industria 4.0 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
– una riserva pari al 25% delle risorse destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi (commi 226-229). - Si interviene sulla misura in favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», stabilendo che, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, come modificato dalla legge di bilancio 2019 (compreso tra i 18 e i 45 anni), si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, dunque alla data del 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 320);
- Per il sostegno alle aree di crisi industriale complessa è incrementata la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 50 milioni per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi complessa e non complessa di cui all’articolo 27 del D.L. n. 83/2012. (comma 230).
- Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia è stata autorizzata la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021, da destinare alle finalità già individuate dalla normativa per l’attuazione del medesimo Piano in corso (commi 297-298).
- E’ previsto il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Politiche per la famiglia
E’ previsto un variegato pacchetto di misure a favore della famiglia (Commi 370-372 e 374-375):
- Viene istituito il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. La norma non specifica quali siano i provvedimenti normativi attuativi degli interventi a valere sulle risorse del Fondo, ma indica che, dal 2021, nel Fondo verranno trasferite le risorse dedicate all’erogazione dell’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) e del Bonus asilo nido.
- Per quanto riguarda il Bonus bebè, il beneficio è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è riconosciuto soltanto per la durata di un anno, con importo variabile modulato in base a tre distinte fasce ISEE del nucleo familiare.
- Anche il Bonus asilo nido viene rimodulato su soglie ISEE differenziate; l’attuale beneficio di 1.500 euro, a decorrere dal 2020, è incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro.
- Viene prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a 7 giorni.
Previdenza
- Ape Sociale
Viene prorogata a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, incluse le disposizioni che semplificano la procedura di accesso alla prestazione per coloro che verranno a trovarsi nelle condizioni di legge nel corso del 2020, con conseguente adeguamento dei termini e delle scadenze in vigore (comma 473). - Opzione donna
L’applicazione sperimentale di questo istituto per il pensionamento anticipato delle donne viene estesa con la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018 attualmente previsto, con conseguente adeguamento dei termini e delle scadenze in vigore (comma 476). - Rivalutazione pensioni
– Viene modificata la disciplina transitoria finora vigente in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici valida per il triennio 2019-2021. In particolare, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (pari, nel 2019, a 6.669,13 euro), anziché pari o inferiore a 3 volte (come da norma transitoria finora vigente la quale prevedeva un’aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo fosse superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il minimo INPS). Per i casi di importo complessivo superiore, vengono confermate le aliquote previste dall’attuale disciplina transitoria (comma 477).
– Viene, inoltre, introdotta a decorrere dal 2022 una nuova disciplina a regime in materia di perequazione (in sostituzione di quella posta dall’art. 69, c. 1, della L. 388/2000) che fa riferimento a singole fasce di importo dei trattamenti pensionistici anziché parametrarsi all’importo complessivo degli stessi (comma 478).
– Si prevede la ricostituzione di due Commissioni tecniche, una per lo studio della gravosità delle occupazioni e l’altra per l’analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020 (commi 474 e 475).
La Federazione ha seguito e partecipato attivamente all’iter che ha portato all’approvazione della Manovra, attraverso un’intensa attività di lobbying istituzionale che si è contraddistinta nella presentazione di emendamenti, unitamente alla CIDA, per correggere alcune disposizioni contenute nel DDL Bilancio 2020 che penalizzavano la categoria manageriale che ha condotto a due risultati considerevoli, in accoglimento delle nostre istanze, rispetto alla revisione in melius della misura sulle auto aziendali e alla cancellazione della stretta sulle detrazioni Irpef per le spese sanitarie per chi ha redditi superiori a 120 mila euro.
Un accenno a una misura di particolare interesse per il mondo management, il Voucher per consulenza in innovazione (Voucher per Innovation Manager), introdotto dalla precedente Legge di Bilancio per sostenere i processi di trasformazione tecnologica, digitale e gestionale delle micro, piccole e medie imprese e delle reti d’impresa attive sul territorio nazionale.
Con decreto del 15 gennaio scorso del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, è stata aumentata di ulteriori 46 milioni di euro la dotazione finanziaria inizialmente prevista per la misura, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020. Tutti i dettagli in questo articolo dedicato.