E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il “Decreto Rilancio”, D.L. 19/05/2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, entrato in vigore a partire dalla stessa data (19 maggio 2020).
Il D.L. – che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni – impegna risorse per 55 miliardi di euro di nuovo indebitamento (corrispondenti praticamente a due manovre di Bilancio), pari ad un valore di circa 155 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare per le diverse misure introdotte a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie contro la crisi economica innescata dall’epidemia di coronavirus.
Ecco le principali misure previste in materia di sostegno alle imprese e all’economia, in favore dei lavoratori, quelle fiscali e di settore.
Sostegno alle imprese e all’economia (Titolo II)
Il decreto introduce una serie di misure di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con Partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria. Tra le principali misure si segnalano:
- l’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019 (art. 24);
- un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, come segue:
– 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
– 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
– 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario (art. 25); - il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione di un credito d’imposta per le persone fisiche e per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo non può eccedere l’importo di euro 2.000.000. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali.
E’ prevista, inoltre, l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione sarà affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle società già indicate nella disposizione in esame, entro un ammontare massimo determinato (art. 26); - l’autorizzazione a Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito (art. 27);
- per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale il credito d’imposta è riconosciuto con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno). In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. (art. 28);
- la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 (art. 30);
- ulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo in particolare nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura e ampliandone la capacità di azione, oltre alla detrazione del 50% dall’imposta sui redditi delle somme investite dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative e in pmi innovative (art. 38);
- ulteriori misure di rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale (art. 39);
- la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato ad accelerare una politica industriale fondata sull’innovazione attraverso la promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative (art. 42);
- la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 43).
- l’incremento delle dotazioni del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto “Cura Italia” e del fondo 394/81 per l’internazionalizzazione delle p.m.i., con l’ulteriore costituzione di un fondo di garanzia volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l’internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti (artt. 48);
- la previsione che le Regioni e le Provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, per gli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 e aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (artt. 54-60).
Misure in favore dei lavoratori (Titolo III)
Tra le misure a tutela del lavoro si segnalano:
- I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID19”, per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane (per un totale d 14 settimane) nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane.
È altresì riconosciuto un eventuale, ulteriore, periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento (per un totale di 18 settimane) solo in caso di necessità e proroga della sospensione o riduzione dell’attività a partire dal 1° settembre fino al 31 ottobre 2020.
Per i beneficiari di assegno ordinario, l’assegno per il nucleo familiare in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale; viene poi reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (art. 68); - In materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria si stabilisce la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario e l’assegno ordinario per una durata massima di 18 settimane (9+5 settimane) per i datori che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso nel periodo 23 febbraio-31 agosto 2020 e eventuali, ulteriori, 4 settimane nel periodo 1 settembre-31 ottobre 2020, aumentando il relativo limite di spesa. La medesima disciplina viene prevista anche per le aziende che abbiano fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga (artt. 69-70);
- Vengono introdotte misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali (cassa integrazione in deroga; cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario solo per richieste presentate a decorrere dal 30° giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto) consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, trasmettendo la relativa domanda alla sede Inps territorialmente competente entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa insieme ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione anticipata ovvero, nel caso di periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto (19 maggio 2020), entro il termine di 15 giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Le Amministrazioni competenti autorizzano queste domande e dispongono l’anticipazione entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. L’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro (da effettuarsi entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione o entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa sia già cominciato e il trattamento autorizzato nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020), l’Inps procede al pagamento residuo o al recupero verso il datore di quanto indebitamente anticipato (art. 71);
- In materia di congedo parentale per i dipendenti del settore privato, si è prorogato di 30 giorni il periodo (continuativo o frazionato) di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione) ed esteso il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Nel caso di figli fino a 16 anni di età, i genitori lavoratori dipendenti privati possono astenersi dal lavoro per tutta la durata del periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di sostegno al reddito o non lavoratore, senza riconoscimento di alcuna indennità, né contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
E’ aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente in caso di comprovata iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. E’ aumentato da 1000 euro a 2000 euro il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico (art. 72); - I giorni spettanti per chi già gode dei permessi retribuiti previsti dalla Legge n. 104/92 vengono addizionati di 12 giorni in totale. Queste giornate addizionali di permesso possono essere svolte nel periodo che va dal 1° maggio al 30 giugno 2020 (art. 73);
- In materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, viene spostato in avanti, al 31 luglio 2020, il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico (art. 74);
- In materia di divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, viene esteso da 60 giorni a 5 mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le relative procedure già in corso (sia collettive che individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge n. 604 del 1966). Viene inoltre concessa, in deroga alle normali disposizioni di legge, la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta di trattamento di cassa integrazione salariale (di cui agli artt. 19-22 del DL n. 18/20, convertito nella Legge n. 27/20) decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro (art. 80);
- Viene introdotto il Reddito di emergenza (Rem) quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari, in condizione di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti, indicati dalla norma, dei quali alcuni riferiti a un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Il Rem non è compatibile con le indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né con le indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto-legge. Il Rem non è, altresì, compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe. La domanda, secondo un modello che sarà appositamente predisposto, può essere presentata anche tramite CAF; il trattamento è riconosciuto ed erogato dall’Inps. (art. 82);
- Vengono previste/estese le indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra gli altri, in particolare, per quanto di maggiore interesse:
– ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo di un’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020,
– per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro,
– per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, che abbiano cessato il rapporto di lavoro è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro,
– per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020 (art. 84);
(Attenzione: per espressa norma di legge, si decade dalla possibilità di chiedere l’indennità per il mese di marzo trascorsi 15 giorni dall’entrata in vigore del “decreto rilancio “le domande devono essere inoltrate, quindi, entro il 3 giugno 2020.)
- Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, viene istituito il Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’ANPAL, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul PON SPAO, che si fa carico degli oneri formativi derivanti da specifiche intese territoriali o aziendali con le parti sindacali/datoriali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi (art. 88);
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile diventa un diritto per i lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni anche “in assenza di accordi individuali” a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non lavoratore e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 90);
- In materia di NASPI E DIS- COLL, qualora il periodo di spettanza termini tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, ne è prorogata la fruizione per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, per un importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste nel decreto-legge n. 18/2020 o nel presente decreto (art. 92);
- Al fine di favorire il riavvio delle attività, si introduce la possibilità, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio u.s., anche in assenza delle condizioni disciplinate dall’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto (art. 93);
- al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. (art. 103).
Misure fiscali (Titolo VI)
Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:
- detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta (artt. 119);
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario (art. 120);
- cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti (art. 123);
- riduzione aliquota Iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva (art. 124);
- credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, cui viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (art. 125);
- proroga dei termini di ripresa dei versamenti sospesi: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e degli enti non commerciali. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati al massimo in quattro rate mensili di pari importo (art. 126);
- rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021 (art. 133);
- incentivi per gli investimenti nell’economia reale: potenziata la capacità dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinché l’investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di piccole e medie imprese non quotate negli indici della Borsa italiana (art. 136);
- proroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1° luglio 2020. Le aliquote dell’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia, sono stabilite nella misura dell’11% (art. 137);
- rinvio al 1° gennaio 2021 della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta (art. 143);
- sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo (art. 144);
- sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo: per l’anno 2020, si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo (art. 145);
- proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e recupero dei crediti d’imposta che scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (art. 149);
- sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni effettuati dall’agente della riscossione nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 agosto 2020 (art. 152);
- proroga termini di decadenza per notifiche atti che scadono nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, che vengono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali (art. 157).
Misure di settore (Titolo VIII)
Una serie variegata di misure rivolte a sostenere i settori del turismo e della cultura, dell’editoria, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sport, della giustizia, dell’agricoltura, dell’ambiente, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’innovazione tecnologica, nonché a favore della coesione sociale. Di seguito si segnalano le principali disposizioni:
- Tax credit vacanze: per il 2020 è riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, relativo al periodo d’imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona (art. 176);
- Esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU per il settore turistico: abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune, in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali (art. 177);
- Fondo turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive (art. 178);
- Promozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 179);
- Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico: è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19 (art. 182);
- Bonus edicole: a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 189);
- Interventi a favore delle imprese ferroviarie: è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l’anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l’utilizzo della infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 (art. 196);
- Istituzione fondo compensazione danni settore aereo: si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 13° milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a ristorare gli operatori aerei con basi in Italia per la riduzione del traffico determinata dalle misure di prevenzione e contenimento del virus COVID-19 (art. 198);
- Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi: si introducono misure finalizzate al sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo e a sostegno della operatività degli scali nazionali, come la facoltà per le Autorità di sistema portuale di disporre la riduzione o l’azzeramento dell’importo dei canoni concessori e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all’anno 2020, per i concessionari che dimostrino di aver subito una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% (art. 199);
- Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale: al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio (art. 200);
- Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL: viene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Il rimborso può avvenire mediante l’emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell’abbonamento (art. 215);
- Misure per incentivare la mobilità sostenibile: per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.
Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un Mobility Manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager promuove, anche collaborando all’adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile (art. 229); - Credito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione dell’aliquota ordinaria del credito d’imposta in ricerca e sviluppo per le imprese operanti nelle Regioni del Mezzogiorno, dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese (art. 244);
- Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi: al fine di accelerare la massima semplificazione dei procedimenti nonché l’attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell’emergenza economica derivante dalla diffusione dell’infezione da Covid-19, la presente norma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di legge che non consentono alle pubbliche amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso (art. 264).
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